Corti islamiche anche in Italia? Ufficialmente si definisce Camera arbitrale islamica italiana, una istituzione indipendente, quella costituita a Padova a marzo. A suscitare polemica sono state le invettive, scontate, della destra. L’iniziativa era rimasta finora in sordina, ma sicuramente non va sottovalutata. E a rassicurarci non basta la presa di distanza delle stesse comunità islamiche, soprattutto dell’Ucoi (Unione delle comunità islamiche in Italia) che controlla la maggior parte delle moschee in Italia e non è certo nota per moderazione. L’Ucoi parla di «iniziativa autonoma promossa da soggetti sconosciuti alle comunità islamiche e privi di qualsiasi mandato da parte loro».
Gli obiettivi sono contenuti nell’atto costitutivo della Camera arbitrale che si propone di «risolvere controversie civili e commerciali in conformità con i principi della Shari’a, ossia la legge islamica» e si sottolinea «secondo i principi immutabili della Shari’a». Le scuole giuridiche dell’islam, tramandate da secoli, sono quattro e differiscono a secondo dei paesi, per questo si precisa che se le parti provengono dalla stessa nazione o regione la controversia sarà risolta applicando l’interpretazione della Shari’a nel paese d’origine.
Queste precisazioni rendono evidente gli intenti dei promotori della Camera arbitrale e sebbene il fondatore Omar Vanin, avvocato musulmano e docente di Diritto internazionale all’università di Padova, respinga l’accusa di voler costituire un tribunale parallelo alla giustizia italiana, nello stesso tempo garantisce che la sentenza della Camera arbitrale avrà la stessa efficacia di una sentenza dei giudici italiani. E come sarà possibile visto che la legge islamica non è compatibile con il nostro ordinamento giuridico? Basterà inserire in calce a un contratto che «qualsiasi controversia… sarà deferita e risolta in via definitiva mediante arbitrato rituale, in conformità di regolamento adottato dalla Camera Arbitrale islamica italiana».
I contratti potranno riguardare la finanza, il commercio e il diritto successorio. La finanza islamica, che deve rispettare le norme della Shari’a, per esempio, non prevede interessi sui prestiti e gli investimenti devono essere socialmente responsabili, inoltre una parte del reddito annuale è destinato alla zakat (elemosina), terzo pilastro dell’islam. Che questi principi vengano rispettati alla lettera non è detto, ma valgono come base di giudizio. Più preoccupante è la gestione del diritto successorio: in base al Corano la donna eredità la metà del maschio, questo principio non è mai stato superato nemmeno in paesi musulmani non confessionali, inutili persino i tentativi dell’ex presidente tunisino Beji Caid Essebsi. Un principio del Corano non si può toccare e in un sistema patriarcale è facile intuire perché: la disponibilità dell’eredità e quindi di risorse economiche garantiscono maggior libertà alla donna che invece deve essere mantenuta dal marito. Un grande intellettuale algerino aveva distribuito i suoi averi alle figlie prima di morire altrimenti avrebbero potuto accampare diritti i parenti maschi.
Nei paesi musulmani non confessionali il tentativo, spesso riuscito, di introdurre nell’ordinamento giuridico la Shari’a passa sempre dal Codice di famiglia e le principali vittime sono le donne e anche i figli. In Iraq il progetto di modificare il codice di famiglia in senso confessionale aveva mobilitato donne e anche uomini favorevoli al mantenimento del codice della famiglia laico del 1959. Purtroppo, nel gennaio del 2025 le modifiche sono state approvate dal parlamento e le questioni riguardanti le questioni familiari (matrimoni, divorzi, etc) saranno regolate in base all’appartenenza religiosa se diversa tra i coniugi prevale quella del marito.
Tutti motivi che fanno temere l’applicazione della Shari’a e l’evoluzione della Camera arbitrale, che secondo Omar Vanin non dovrebbe entrare in conflitto con la giurisdizione italiana e, per affermarne la legittimità, fa ricorso alla Convenzione di New York del 1958 – firmata da 170 paesi compresa l’Italia -, un trattato che garantisce il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Un riconoscimento già applicato da un tribunale di Vienna nel 2025. Un’ambiguità è contenuta anche nella riforma Cartabia, quando sostiene che le parti nella soluzione di una controversia possono scegliere «le norme o la legge straniera», ricorda il professor Alessandro Danovi, ordinario dell’università statale di Milano, intervistato dal Fatto quotidiano.
Non si può tuttavia valutare la Camera di arbitrato italiana senza ricordare l’evoluzione delle Corti islamiche in altri paesi europei, soprattutto in Gran Bretagna dove esistono dal 1985 e sono diventate una giustizia parallela per quanto riguarda il diritto di famiglia, registrando anche matrimoni non riconosciuti dalle istituzioni civili. In Gran Bretagna esistono anche i Tribunali rabbinici che operano anch’essi come arbitrato privato basato sulla legge ebraica.
Il comunitarismo applicato dalla Gran Bretagna agli immigrati permette a ogni comunità di organizzarsi, forse questo modello evita i conflitti per l’integrazione ma crea altri problemi arrivando anche a gestire la giustizia mantenendo usi e costumi tribal-religiosi dei paesi di provenienza.
L’Italia non ha fatto una scelta chiara sulla politica da applicare verso l’immigrazione e questo porta a conflitti che vengono affrontati con l’improvvisazione, come nel caso della Camera per l’arbitrato islamico.
