Europee, il Tar dà ragione a Michele Santoro: "Ha sbagliato l'ufficio elettorale a escludere la sua lista"
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Europee, il Tar dà ragione a Michele Santoro: "Ha sbagliato l'ufficio elettorale a escludere la sua lista"

Michele Santoro, il Tar: «Ha errato l'Ufficio elettorale nell'escludere la lista degli odierni ricorrenti per assenza della indicazione della qualifica di consigliere regionale nella persona dell'autenticante le sottoscrizioni relative alla Val d'Aosta».

Europee, il Tar dà ragione a Michele Santoro: "Ha sbagliato l'ufficio elettorale a escludere la sua lista"
Michele Santoro
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10 Maggio 2024 - 11.59


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La querelle sulla presentazione della lista Pace, Terra e Dignità di Michele Santoro ha vissuto un nuovo capitolo, con il pronunciamento del Tar che ha dato ragione al ricorso presentato dal giornalista, candidato alle Europee. Secondo il tribunale, infatti, «ha errato l’Ufficio elettorale nell’escludere la lista degli odierni ricorrenti per assenza della indicazione della qualifica di consigliere regionale nella persona dell’autenticante le sottoscrizioni relative alla Val d’Aosta».

Con questo atto, il Tar ha annullato il verbale dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale istituito presso la Corte d’Appello di Milano con il quale il 2 maggio scorso la stessa lista è stata ricusata, e dunque esclusa dalla competizione elettorale europea. Annullato anche il provvedimento con cui, a seguito di reclamo, l’Ufficio Elettorale Nazionale presso la Corte di Cassazione ha confermato l’esclusione della lista dalla Circoscrizione I.

L’esclusione era stata disposta perché non sono state ritenute valide le sottoscrizioni autenticate da una rappresentante – Consigliere regionale della Valle d’Aosta – della quale all’Ufficio Elettorale Circoscrizionale non risultava la qualifica ad effettuare la stessa autentica. La decisione di ricusazione è stata disposta richiamando precedenti di giurisprudenza che il Tar ha ritenuto non idonei a sostenerla.

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Nel caso specifico, inoltre, «il possesso della qualifica di consigliere regionale in capo all’autenticante è documentato da un atto preesistente alla raccolta delle firme, avente data certa in quanto protocollato (senza contestazione alcuna sul punto)».

«Ha dunque errato l’Ufficio nell’escludere la lista degli odierni ricorrenti per assenza della indicazione della qualifica di consigliere regionale nella persona dell’autenticante le sottoscrizioni relative alla Val d’Aosta». L’effetto è: accoglimento del ricorso, annullamento degli atti impugnati e ammissione della lista alla prossima consultazione elettorale europea.

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